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Nuovo Conto Energia - La richiesta della tariffa incentivante

Le persone fisiche e giuridiche, nonché i soggetti pubblici che siano interessati all'incentivazione del fotovoltaico, individuati come soggetti responsabili nel DM 19 febbraio 2007, devono far pervenire al GSE - entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, pena la decadenza dall'ammissibilità alle tariffe incentivanti - l'apposita richiesta di concessione della tariffa pertinente.
La richiesta dell'incentivazione deve essere elaborata seguendo le indicazioni riportate nel DM 19 febbraio 2007 e nella Delibera AEEG n.90/07.
Il Soggetto Responsabile:
1. dovrà effettuare la registrazione e successivamente riceverà via e-mail UserID e Password necessarie a effettuare la richiesta di incentivo;
2. potrà scegliere di:
- gestire una richiesta d'incentivazione relativa agli impianti già incentivati con i DM del 28/07/2005 e del 06/02/2006;
- gestire una richiesta d'incentivo per un nuovo impianto ai sensi del DM 19-02-2007;
3. nel caso si tratti di una richiesta d'incentivazione per un nuovo impianto, dovrà inserire i dati tecnici caratteristici dell'impianto;
4. successivamente potrà scegliere di:
- caricare i seguenti "Allegati ELettronici": 5 diverse fotografie, elenco dei moduli fotovoltaici, elenco dei convertitori;
- predisporre la stampa dei seguenti "Allegati Cartacei": richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante, scheda tecnica, dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
5. per la richiesta delle tariffe incentivanti e dell'eventuale premio, dovrà inviare al GSE oltre agli allegati cartacei citati al punto precedente, anche i seguenti documenti:
- documentazione finale di progetto dell'impianto;
- certificato di colaludo dell'impianto;
- dichiarazione sulla proprietà dell'immobile;
- copia del permesso a costruire o copia della D.I.A.;
- copia della comunicazione con la quale il gestore di rete locale ha notificato al soggetto responsabile il codice identificativo del punto di connessione rete;
- copia, ove ricorra il caso, della denuncia di apertura di officina elettrica.
Ad ogni richiesta verrà assegnato automaticamente un nuovo numero identificativo dell'impianto fotovoltaico. Tale numero identificativo dovrà essere utilizzato per la richiesta dell'incentivo.
Le richieste per l'incentivazione, dovranno essere inoltrate a:
Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A.
Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19 febbraio 2007
N°= ... (Numero identificativo Impianto)
Viale maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 - Roma
Dal sito del GSE è possibile scaricare alcuni dei documenti necessari per l'ottenimento degli incentivi:
Tariffe riconosciute
Le tariffe riconosciute agli impianti in esercizio ai sensi del decreto 19 febbraio 2007 - variabili in funzione della classe di potenza degli impianti e del livello di integrazione architettonica - sono indicate nella tabella seguete:



Taglia di potenza
dell'impianto
Non integrato (€/kWh) Parzialmente integrato (€/kWh) Integrato (€/kWh)
1kW ≤ P ≤ 3 kW  0,40  0,44  0,49
3kW < P ≤ 20 kW  0,38  0,42  0,46
P > 20 kW  0,36  0,40  0,44



Gli incentivi, calcolati in base alle tariffe sopra riportate, sono riconosciuti per la totalità dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, sia che il soggetto responsabile si avvalga del servizio di scambio sul posto, sia che ceda in rete, in toto o in parte, l'energia elettrica prodotta.
Le suddette tariffe sono incrementate del 5% nei seguenti casi, non cumulabili fra loro:
- impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l'energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori;
- impianti i cui sogegtti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
- impianti integrati in sostituzione di coperture contenenti amianto;
- impianti i cui soggetti sono CVomuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o asservite a unità immobiliari di edifici, è previst al'applicazione di un premio aggiuntivo abbinato all'esecuzione di interventi che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e l'entrata in vigore della delibera 90/07 dell'AEEG, prevista dal decreto, le tariffe applicate sono quelle previste per l'anno 2007 dal decreto 19 febbraio 2007 (sempre che tali impianti siano stati realizzati nel rispetto delle condizioni dei decreti 28 luglio 2005 e 06 febbraio 2006 enon beneficino o non abbiano beneficiato delle tariffe dei precedenti decreti). Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministariali.